Dal 1987 al fianco della vostra Azienda

Professionisti nella Consulenza

Servizi

Cosa possiamo fare per te e per la tua Azienda

Lo Studio offre un servizio specialistico che affianca il contribuente nei casi di pre-contenzioso e contenzioso tributario.

Nella fase iniziale dell’attività contenziosa la nostra consulenza consiste nel prestare assistenza al contribuente durante la verifica fiscale da parte degli Uffici competenti e/o della Guardia di Finanza e dell’adozione in via amministrativa degli strumenti per prevenire l’insorgere di possibili controversie quali l’istituto dell’autotutela e dell’accertamento con adesione.

In sede contenziosa viene fornito patrocinio al Contribuente dinnanzi alle Commissioni Regionali e Provinciali attraverso:

  • redazione di ricorsi;
  • controdeduzioni difensive;
  • istanze di sospensione della riscossione;
  • rappresentanza in dibattimento.

Consulenza fiscale

  • Pareri interpretativi per l’applicazione delle norme.
  • Programmazione fiscale per Società, Imprese, Lavoratori Autonomi e Privati.
  • Assistenza fiscale specifica relativa all’imposizione diretta, indiretta e sostitutiva.
  • Predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
  • Informazione tributaria e societaria con l’ausilio di circolari di aggiornamento redatte dallo Studio.

Consulenza societaria

  • Analisi preventiva circa la scelta del veicolo societario più idoneo per le esigenze del cliente.
  • Assistenza ai Clienti in fase di start-up e nella gestione ordinaria delle società.
  • Consulenza negli adempimenti societari (cda, assemblee) e nei rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali.
  • Pianificazione e gestione dei Passaggi Generazionali.
  • Cessione di quote di S.r.l. con firma digitale e marcatura temporale secondo le disposizione dell’art. 36 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con le modificazioni, dalla L 6 agosto 2008, n. 133.
  • Assistenza contrattuale per cessione-acquisizione di aziende e di partecipazioni.
  • Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie: ristrutturazioni , riorganizzazioni societarie, liquidazioni, conferimenti, fusioni (M&A), trasformazioni, scissioni, affitti d’azienda
  • Operazioni sul capitale (aumenti, riduzioni ecc.).
  • Assunzione di incarichi di sindaco e revisore contabile.
  • Assunzione di incarichi di amministratore e liquidatore.
  • Tenuta e scritturazioni dei libri sociali.

Consulenza in situazioni di imprese in crisi

I soci dello Studio, in virtù di esperienza pluriennale, sono specializzati nell’analisi e nella gestione delle situazioni di crisi aziendale.

Alla luce delle nuove possibilità introdotte dalla recente riforma del diritto fallimentare, lo Studio propone una soluzione che preveda la ristrutturazione ed il risanamento, o la migliore soluzione liquidatoria (anche, nell’eventualità, l’accompagnamento dell’impresa alla procedura di fallimento).

Lo Studio è altresì specializzato nella costruzione di piani di risanamento attestati (art. 67 3° comma lettera d legge fallimentare), di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis legge fallimentare) e nella predisposizione del piano e di tutto quanto richiesto dalla norma per l’ammissione al concordato preventivo.

Lo Studio è in grado di offrire alla propria clientela, in relazione alle dimensioni aziendali, un servizio di contabilità generale integrato da un’assistenza amministrativa, fiscale e societaria continuativa con redazione, stesura e formazione dei bilanci, d’esercizio e straordinari, delle relazioni di accompagnamento e di tutte le procedure civilistiche connesse, anche telematiche, per le pubblicazioni di Legge.

I servizi forniti sono i seguenti:

  • Tenuta contabilità ordinaria e semplificata.
  • Assistenza nella redazione del bilancio ordinario e consolidato secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili nazionali (OIC) ed internazionali (IAS, IFRS).
  • Analisi di Bilanci, indici e flussi, analisi del profilo organizzativo e delle diverse forme di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, etc…
  • Controllo legale dei conti.
  • Revisioni contabili ordinarie e straordinarie.
  • Reporting.
  • Elaborazione situazioni patrimoniali straordinarie .
  • Due diligence contabili.
  • Impianto di sistemi contabili computerizzati ed organizzazione tenuta della contabilità presso il cliente.
  • Impostazione contabilità di magazzino.

Lo Studio è collegato telematicamente con le Camere di Commercio italiane e si occupa della gestione delle seguenti pratiche:

SOCIETÀ DI CAPITALI

  • Bilancio ed Elenco Soci.
  • Inizio/Modifica/Cessazione attività.
  • Apertura/Modifica/Chiusura Unità Locale.
  • Nomina/Rinnovo/Modifica/Cessazione Soggetti.
  • Cambio Organo Sociale in carica.
  • Conferimento Poteri.
  • Versamento del Capitale Sociale.
  • Variazione residenza anagrafica soggetti.
  • Trasferimento Sede Legale.
  • Trasferimento Quote Sociali.
  • Bilancio finale e Cancellazione.
  • Bilancio finale di liquidazione.
  • Cancellazione dal Registro Imprese.

SOCIETÀ DI PERSONE

  • Inizio/Modifica/Cessazione attività.
  • Apertura/Modifica/Chiusura Unità Locale.
  • Trasferimento Sede Legale.
  • Variazione residenza anagrafica soggetti.
  • Cancellazione dal Registro Imprese.

IMPRENDITORI INDIVIDUALI

  • Iscrizione Imprenditore individuale.
  • Modifica Imprenditore individuale.
  • Cancellazione Imprenditore Individuale.

ALBO COOPERATIVE

  • Iscrizione Albo Cooperative.
  • Bilancio Albo Cooperative.

ALBO ARTIGIANI

  • Iscrizione/Modifica/Cancellazione di Imprenditore
  • Individuale Albo Artigiani.
  • Inizio/Modifica/Cancellazione attività Albo Artigiani.
  • Apertura/Modifica/Chiusura Unità Locale Albo Artigiani.
  • Trasferimento Sede Albo Artigiani.
  • Cancellazione dal Registro Imprese e dall’Albo Artigiani.

Lo Studio si occupa dell’elaborazione e dell’invio (anche telematico) delle seguenti pratiche:

Agenzia delle Entrate

  • Apertura/Modifica/Chiusura Partita IVA.
  • Compilazione ed invio telematico modello delle dichiarazioni di intento ricevute.
  • Compilazione ed invio telematico modello F24 per conto dei clienti.
  • Compilazione ed invio telematico modello di rimborso/compensazione Iva trimestrale.
  • Domiciliazione sedi societarie presso i nostri uffici di Melzo.
  • Abilitazione, in qualità di Intermediario, per gli invii telematici all’Agenzia delle Entrate a mezzo Entratel.
  • Attivazione e Gestione di caselle Posta Elettronica Certificata (PEC).
  • Rilascio di Smart Card per Firma Elettronica.
  • Visure archivi Camere di Commercio e Catasto.

Nella vita di un’azienda a volte risulta necessario ripensare il proprio modello di business ed il proprio assetto organizzativo. Spesso, inoltre, al crescere dei volumi d’impresa cresce anche l’esigenza di porre in essere operazioni straordinarie e di riorganizzazione societaria / di gruppo, al fine di razionalizzare le proprie attività, anche acquisendo, dismettendo e trasferendo intere società o rami aziendali.

Al fine di identificare il percorso più opportuno per il perseguimento degli obiettivi desiderati, lo Studio tramite i propri professionisti offre consulenza agli imprenditori che si trovino in queste fasi del loro percorso, mediante consulenze specifiche e assistenza dedicata su operazioni straordinarie quali:

  • acquisizioni e cessioni di società e aziende;
  • affitto di aziende;
  • operazioni di conferimento;
  • operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
  • processi di turnaround e risanamento aziendale;
  • passaggio generazionale;
  • due diligence – verifiche su società e beni aziendali oggetto di acquisizione o cessione.

 

Chi siamo

Offriamo soluzioni adatte alle tue specifiche esigenze 

Dott. Franco Cremonesi – Dottore Commercialista – Revisore Legale
Dott.ssa Daniela Giuliani – Dottore Commercialista – Revisore Legale
Dott.ssa Carmen Tutone – Ragioniere Commercialista – Revisore Legale
Dott. Giacomo Cremonesi – Dottore Commercialista – Revisore Legale

Dott.ssa Marisa Politanò – Dottore Commercialista– Collaboratrice
Dott.ssa Amanda D’Onofrio – Dottore in Economia e Commercio – Collaboratrice

Michela Brioschi – Impiegata di direzione e segreteria generale
Serena Maragò – Impiegata di direzione e segreteria generale
Federica Venturelli – Impiegata di direzione e segreteria generale

Lucrezia Trovatello – Impiegata di direzione e segreteria generale
Giuliana Cavenaghi – Impiegata amministrativa
Dott.ssa Cinzia Cremonesi – Impiegata amministrativa
Manuela Corradi – Impiegata amministrativa
Dott.ssa Iuliano Chiara – Impiegata amministrativa
Valentina Panetta – Impiegata amministrativa
Sharon Lo Sicco – Impiegata amministrativa

Dott.ssa Letizia Di Maro – Impiegata amministrativa

Valeria Pirillo – Impiegata amministrativa

Paola Mormina – Impiegata amministrativa

Silvia Assasselli – Impiegata amministrativa                                                                                                         

 

Circolari dello studio

Aggiornamenti dallo studio

Pec per Amministratori di Società

Polizze Catastrofali

Rottamazione Quater

Legge di Bilancio 2025

Nuove lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate

Finanziaria 2024 – Le novità

Lo Studio

Merkaba Consulting S.r.l.

Società di servizi

MERKABA Consulting S.r.l. è la società di servizi di supporto allo studio professionale del Dott. commercialista Franco Cremonesi, della Dott.ssa commercialista Daniela Giuliani e della Ragioniere commercialista Carmen Tutone – Revisori legali.

MERKABA Consulting S.r.l. gestisce l’elaborazione dei dati contabili ed i servizi aziendali integrati.

I soci fondatori, tutti Dottori Commercialisti e Revisori Legali, nel 2010 hanno deciso di dar vita ad una struttura societaria in grado di rispondere con tempestività e professionalità alle esigenze dei propri clienti mettendo a frutto le proprie competenze professionali e la pluriennale esperienza maturata nell’ambito della assistenza societaria e tributaria.

I soci dello studio, insieme ai loro collaboratori ed in consolidata partnership con primari studi di consulenza notarile e del lavoro, formano una squadra agile e qualificata, che si pone come obbiettivo principale quello di adattarsi alle esigenze del cliente, fornendo soluzioni su misura e di qualità.

Lo studio è strutturato in “aree di intervento” che forniscono servizi aggiornati e qualificati ad una molteplicità di soggetti, dalle piccole imprese sino a gruppi societari. Si privilegia, quale efficace metodo di risoluzione dei problemi posti dal cliente, il lavoro di squadra che consente di sfruttare al meglio le competenze e le specializzazioni di ciascun professionista. Le principali aree di intervento sono:

  • Consulenza fiscale e societaria
  • Contenzioso con il Fisco
  • Consulenza amministrativa ed elaborazione dati contabili
  • Pratiche Camera di Commercio
  • Pratiche Agenzia delle Entrate
  • Altri servizi

Ultime novità

Le ultime novità dei quotidiani del mattino riassunte per te

Calendario Fiscale

Le scadenze fiscali del mese

01 Dic 2025 (21)

1) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRES

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'addizionale Ires nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 2005 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione

2) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'addizionale Irpef nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4004 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione

3) Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l'anno 2025,
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 2014 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7 del 06/02/2009 - Acconto seconda rata o in unica soluzione - Ris.n. 148/E del 09/06/2009

4) IVIE 2025: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4045 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

5) IVAFE 2025: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4048 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

6) Società fiduciarie: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'IVIE 2025

Chi: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

7) CEDOLARE SECCA 2025: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1841 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di ottobre
Cosa:  Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre.
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

9) Maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires per le società "non operative": acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2025.

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica").
Cosa: Versamento della seconda o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell'aliquota Ires di cui all'art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

10) IRES: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello ENC 2025), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Ires dovuta a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 2002 - IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

11) IRAP 2025: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

12) IRAP: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello dichiarazione IRAP 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

13) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2025
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

14) Versamento imposta sostitutiva

Chi: Soggetti interessati
Cosa: Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni, delle partecipazioni, dei titoli, quote e diritti posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2024
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola 8057 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione

15) Versamento imposta sostitutiva

Chi: Soggetti interessati
Cosa: Versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni, delle partecipazioni, dei titoli, quote e diritti posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2025
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola 8057 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione

16) Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1855 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

17) Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: versamento acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1791 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

18) Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI PF 2025) e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l'anno 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1794 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

20) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare precedente

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2025, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato A al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214
Codice tributo: 2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

21) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Ottobre 2025) - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
Codice tributo: 2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

16 Dic 2025 (134)

1) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

3) Versamento Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

4) Versamento dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

5) Versamento dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

6) Versamento Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

7) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

9) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

10) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

11) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

12) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

13) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

15) Versamento dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

16) Versamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

17) Versamento dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

18) Versamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

19) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

20) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

21) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

22) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

23) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

24) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

26) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

27) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

28) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

30) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

31) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

32) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

33) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

34) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:  Versamento 6 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

35) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

36) Versamento dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

37) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

38) Versamento dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

39) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO

40) Versamento dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

41) Versamento dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

42) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

43) Versamento dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

44) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO

45) Versamento dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

46) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

47) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

48) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

49) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

50) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

51) Cedolare secca: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

52) Versamento "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento della rata n.7 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

53) Versamento "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento della rata n.6 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

54) Cedolare secca: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

69) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

70) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

73) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

74) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale

Chi: Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa: Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

75) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

76) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:  Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

79) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

80) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

81) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

82) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, si effettua il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, si versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

83) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa: Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO

84) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel periodo giugno 2025 - ottobre 2025 il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 ottobre 2025, versamento da effettuare congiuntamente alle ritenute di novembre

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2025 - novembre 2025 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 ottobre 2025, versamento da effettuare congiuntamente alle ritenute di novembre
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2025 - ottobre 2025 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 ottobre 2025, versamento da effettuare congiuntamente alle ritenute di novembre
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente

85) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6011 - Versamento Iva mensile novembre

86) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6011 - Versamento Iva mensile novembre

87) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024
Cosa: Versamento rata n, 10 del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,97% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

88) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 611E - Versamento IVA mensile novembre

89) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

90) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6011 - Versamento Iva mensile novembre

91) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

92) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità:  Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

93) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

94) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.
Cosa: Versamento 5 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

95) IVA: versamento del saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

96) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA
Cosa: Versamento 6 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

97) Versamento del saldo IVA 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

98) Versamento del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

99) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento del saldo IVA 2024

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

100) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

101) IVA: versamento del saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

102) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

103) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'Ires a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

104) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata, della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

105) Soggetti Ires: versamento a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello ENC 2025), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

106) Soggetti Ires: versamento a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello ENC 2025), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento ratealeed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

107) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

108) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

109) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 gugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

110) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

111) Versamento Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

112) Versamento Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

113) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

114) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

115) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

116) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

117) Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento, a titolo di acconto, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2025
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1712 - Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

118) Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
Cosa: Versamento, a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2024, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1140 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari

119) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

120) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

121) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

122) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

123) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

124) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa: Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,60%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

125) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

126) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento n. 7 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,83%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

127) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

128) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento n. 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura del 1,50%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

129) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa: Versamento rata n.7 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

130) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

131) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

132) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

133) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

134) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa: Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura del 1,28%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

29 Dic 2025 (1)

1) Versamento acconto IVA 2025

Chi: Contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali
Cosa: Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6035 - Versamento IVA acconto

31 Dic 2025 (29)

1) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento addizionale regionale Irpef dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento del saldo dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2025, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2024, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

2) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento addizionale comunale Irpef dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2025, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2024, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

3) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento dell'imposta sui redditi sottoposti a tassazione separata dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio deceduto
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

4) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento dell'IVIE dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalla dichiarazione dei redditi 2025, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2024, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

5) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento dell'IVAFE dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalla dichiarazione dei redditi 2025, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2024, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

6) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento dell'imposta sui redditi sottoposti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta d'acconto dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'acconto di imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta d'acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 2025 per l'anno d'imposta 2024 dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

7) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi 2025 per l'anno d'imposta 2024 del soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

8) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento della cedolare secca dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di saldo per l'anno 2024 dal deceduto locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbia esercitato l'opzione per il regime della "cedolare secca"
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regIstro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

9) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento del saldo Iva dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2025 - 30/6/2025
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

10) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre.
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

11) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

12) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento Irap dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell' IRAP dovuta, a titolo di saldo per il 2024, in base alla dichiarazione IRAP 2025, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

13) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2025
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

14) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa:  Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

15) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento imposta sostitutiva per i contribuenti che operano nel regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, senza alcuna maggiorazione, dovuta dal deceduto, a titolo di saldo per il 2024, che si era avvalso del regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

16) Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025: versamento imposta sostitutiva per i dovuta dal deceduto che si era avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2025 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di saldo per il 2024, senza alcuna maggiorazione, dal deceduto che si era avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

17) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi

Chi: Eredi delle persone decedute tra il 1° marzo 2025 e il 30 giugno 2025
Cosa: Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF
Modalità: Mediante presentazione presso gli uffici postali

18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

19) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

20) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
Modalità: Mediante invio telematico

21) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico

22) Ritenuta d'acconto sulle provvigioni: commisurazione al 20% del loro ammontare

Chi: Soggetti percipienti le provvigioni corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari
Cosa: Presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi del percipienti stessi nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura del 20% dell'ammontare delle provvigioni
Modalità: Dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

23) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757

24) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
Modalità: Mediante invio telematico

25) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico

26) Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ

Chi: Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
Cosa: Comunicazione dell'opzione per il regime speciale di tassazione previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e per le Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "SIIQ", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

27) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

28) Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ

Chi: Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
Cosa: Comunicazione dell'opzione per il regime speciale di tassazione previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e per le Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "SIIQ", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

29) IVA/Intrattenimenti: Opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari

Chi: Esercenti le attività, i giochi e gli intrattenimenti previsti dalla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
Cosa: Scade il termine per dare comunicazione all'ufficio SIAE, competente per domicilio fiscale, e all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, dell'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972
Modalità: L'opzione deve essere comunicata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Mossa delle banche sulla Manovra Pnrr, ok Ue alla rata di 12,8 miliardi

2 Dicembre 2025 | Corriere della Sera - Mario Sensini - Pag. 16

Per far quadrare i conti della prossima manovra le banche, ieri, hanno messo a disposizione del Governo altri 600 milioni di euro. Sarebbero anticipazioni di cassa, invece dell’ulteriore aumento dell’Irap prospettato dall’Esecutivo, ma servirebbero comunque per evitare l’aumento delle tasse sulle holding di partecipazione, sui dividendi e mitigare la stretta sulle compensazioni tra crediti fiscali e debiti previdenziali delle imprese. Sugli affitti brevi, invece, la soluzione dovrebbe prevedere la cedolare secca al 21% per la prima casa affittata e al 26% per la seconda e forse la terza, ma in caso di più di tre immobili scatterebbe l’obbligo della partita Iva perché verrebbe supposta l’attività imprenditoriale. Intanto ieri il Governo ha incassato l’ottava rata del Pnrr, altri 12,8 miliardi di euro che portano a 158 miliardi le risorse Ue assegnate all’Italia. La premier Meloni ha sottolineato che siamo in testa nell’attuazione del Pnrr. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Banche: stop all’aumento Irap fino al 2,5%, risorse da anticipi di liquidità’ – pag. 3 e ‘Via libera dalla Ue all’ottava rata Pnrr, vale 12,8 miliardi’ – pag. 11 e Italia Oggi: ‘Dalla Commissione Ue l’ok a pagare l’ottava rata’ – pag.28)

Transizione 5.0 più semplice ma resta il nodo delle risorse

2 Dicembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 3

Obiettivo semplificazione per il piano Transizione 5.0. La manovra di Bilancio nel suo iter parlamentare metterà mano sul provvedimento con l’intento di ridurre gli oneri documentali che gravano sulle imprese le quali potranno autocertificare gli obiettivi iniziali di risparmio energetico che intendono conseguire con l’investimento. Quasi pronta la lista di beni strumentali che si potranno acquistare beneficiando dell’iperammortamento. Tra i beni agevolabili trovano posto l’AI e la cybersecurity. Sarà inoltre aggirato il tortuoso iter di implementazione evitando il decreto interministeriale e inserendo le disposizioni applicative direttamente in emendamento, fatta salva la necessità di un decreto direttoriale leggero. Incognita coperture: possibile buco da quasi un miliardo di euro. 

Criptovalute, parte la raccolta dati per gli scambi automatici

2 Dicembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Galimberti, Valerio Vallefuoco - Pag. 40

Trasparenza. Dal prossimo 1°gennaio il mondo delle criptovalute inizierà a prendere le distanze dall’opacità che ha caratterizzato i suoi primi 15 anni di vita. Per gli asset legati alle tecnologie blockchain inizierà, infatti, l’era della raccolta dei dati dei possessori che sfocerà nello scambio automatico internazionale delle informazioni a fini fiscali. La geografia della trasparenza cripto debutta con l’Unione europea, spiega il rapporto dell’Ocse, coinvolgendo in prima battuta 47 giurisdizioni tra cui, fuori dalla Ue, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Israele, Sud Africa e Brasile. Questi paesi effettueranno i primi scambi automatici nel 2027 ma dovranno iniziare a raccogliere i dati già dal 1°gennaio 2026. Una seconda ondata di ulteriori 27 Paesi avvierà la raccolta nel 2027, mentre gli Stati Uniti entreranno nel sistema solo dal 2028, con scambi programmati a partire dal 2029.

Reverse charge escluso per il consumatore finale

2 Dicembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Benedetto Santacroce - Pag. 41

Le fatture emesse per prestazioni di servizi nel settore edile, compresa la prestazione di manodopera, da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, nonché per le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti, devono essere sottoposte al regime del reverse charge, quindi senza esporre l’Iva in fattura, laddove il soggetti committente operi in regime di soggettività passiva e assuma la veste di debitore d’imposta. Restano escluse le prestazioni rese nei confronti di consumatori finali, sia che si tratti di persone fisiche o di società semplici prive di identificazione ai fini Iva, nonché di enti non commerciali in possesso o meno di identificazione Iva quando acquistano per soddisfare esigenze di natura istituzionale. Restano escluse dall’inversione contabile le prestazioni di servizi rese nei confronti del general contractor a cui viene affidata la totalità dei lavori. 

La tassazione disallineata non è abuso del diritto

2 Dicembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 41

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 299 di ieri, ha sostenuto che non costituisce fattispecie di abuso del diritto il disallineamento temporale esistente fra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti, che avviene alla percezione dei medesimi e quindi alla scadenza in una obbligazione one coupon, e la deduzione degli interessi passivi da parte della società emittente, che invece avviene a seguito della loro iscrizione pro rata temporis lungo la durata del prestito ma senza che siano corrisposti. Quindi, il disallineamento temporale è spiegabile con la logica del differente timing di tassazione che riguarda le due tipologie di interessi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Cedola unica liquidata alla scadenza non è abuso del diritto’ – pag. 24)

Terzo settore e sport: legge Iva da correggere e integrare subito

2 Dicembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Raffaele Rizzardi - Pag. 41

Il rinvio di dieci anni della riforma Iva sugli enti non commerciali ha creato confusione nelle banche dati fiscali. La legge del 2021 mirava ad allineare l’Italia alle regole europee, secondo cui ogni attività economica è soggetta a Iva e può beneficiare solo delle esenzioni previste dalla direttiva Ue. Tuttavia, pur non essendo operativa, è stata riportata nelle banche dati modificando articoli del Dpr 633/1972 e indicando come ‘abrogati’ commi che invece sono ancora validi. Anche sulle esenzioni sportive esistono difformità: la norma vigente è esterna alla legge Iva, ma nei database del Mef compare ancora una versione superata. Questa sovrapposizione di norme ha prodotto errate interpretazioni, come quella sui ‘green fees’, smentita dalla Corte di giustizia Ue. 

Esenzione Imu agraria estesa alle compartecipazioni

2 Dicembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Francesco Giuseppe Carucci - Pag. 42

In vista della scadenza del 16 dicembre per il conguaglio relativo al 2025 è bene ricordare che la legge 160/2019 subordina l’esenzione Imu a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali al rispetto di requisiti soggettivi e oggettivi che prevedono: la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola; il possesso e la conduzione del fondo; la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale. In due note dell’ottobre 2022 il Dipartimento delle finanze ha chiarito che non è previsto alcun obbligo di regolarità contributiva per il diritto al beneficio derivante dalla iscrizione nella previdenza agricola. Accertata l’iscrizione nella gestione Inps, il Comune non può procedere ad altri accertamenti sottesi al rispetto dei requisiti imposti dalle norme previdenziali. 

Iva, le rate escludono il reato

2 Dicembre 2025 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 21

Con la sentenza n. 38438 dello scorso 28 novembre la Cassazione penale interviene sulla retroattività del favor rei dopo il decreto legislativo n. 84/2025. La rateazione ottenuta dal Fisco consente all’imputato di evitare la contestazione del reato di omesso versamento Iva. Con il Dlgs n. 84/2025, infatti, il pagamento dilazionato concordato con l’Agenzia delle Entrate e regolarmente osservato dal contribuente, impedisce il perfezionamento del reato. E la norma vale anche per i reati compiuti in epoca anteriore perché sicuramente più favorevole all’imputato.

Acconti, ancora con la sanzione

2 Dicembre 2025 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 24

Ieri è scaduto il termine per il versamento degli acconti. Per omissioni o ritardi il pagamento entro 90 giorni dalla scadenza beneficia di una sanzione del 25%. Per ritardi da 15 a 90 giorni, quindi, la sanzione è pari al 12,5% e questa agevolazione si può cumulare con le riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso. Per le violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024 in caso di omesso, insufficiente o ritardato veramento degli acconti Irpef, Ires e Irap nonché delle imposte sostitutive e addizionali di detti tributi, si rende applicabile la sanzione amministrativa fino al 25% dell’importo non versato o versato in ritardo, con applicazione degli interessi nella misura del 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica dell’avviso bonario o del 4%, per i ruoli resi esecutivi emessi a partire dal 1°ottobre 2009, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo. 

Ravvedimento con il cumulo

2 Dicembre 2025 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 25

Ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato un documento di ricerca che analizza i vantaggi per i contribuenti derivanti dall’istituto del ravvedimento operoso. L’applicazione del cumulo giuridico in fase di ravvedimento riduce i costi delle regolarizzazioni e facilita le valutazioni dei contribuenti. In caso di errori fiscali infatti i contribuenti non dovranno più scegliere se utilizzare il ravvedimento operoso, sanando le singole violazioni commesse o attendere l’atto di contestazione del fisco per sfruttare il cumulo giuridico potendosi, per le infrazioni commesse dal 1°settembre 2024, applicare congiuntamente i due istituti. Importanti modifiche all’istituto in commento prevedono l’applicazione anche successiva alla comunicazione dello schema di atto con il quale è stata data attuazione al principio del contraddittorio preventivo. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Concordato preventivo biennale - Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finanziario in caso di cambio di preponente - determinazione del reddito concordato

22 Novembre 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 20 novembre 2025, ha fornito chiarimenti in merito all’articolo 16 del decreto legislativo che disciplina il reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale, nei confronti dei consulenti finanziari.

Il quesito formulato riguarda la rilevanza ai fini del reddito d’impresa oggetto di CPB delle provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari, nel caso in cui cambino preponente, dal nuovo preponente, in aggiunta alle provvigioni ordinarie loro spettanti. 

Sinteticamente è possibile affermare che, ai fini dell’applicazione della disciplina del CPB, le provvigioni d’ingresso erogate a favore dei consulenti finanziari non costituiscono, per quest’ultimi, una componente reddituale riconducibile a una delle fattispecie richiamate nell’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 13/2024 e, conseguentemente, il loro ammontare non comporta alcuna variazione del reddito concordato, stante la tassatività delle norme.

La risoluzione chiarisce che le provvigioni di ingresso remunerano l’incremento straordinario della raccolta netta derivante dal trasferimento (a favore del nuovo preponente) da parte degli investitori del portafoglio di attività finanziarie. 

Con l’articolo 16 del Dlgs n. 13/2024 il legislatore ha individuato le specifiche componenti reddituali, positive e negative, il cui saldo netto determina una corrispondente variazione del reddito concordato. A riguardo va rilevato che le variazioni in aumento e in diminuzione, indicate nell’articolo 16, che possono essere apportate al reddito concordato, sono tassative. 

Il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria individua i consulenti finanziari come una specifica categoria di agenti abilitati all’offerta fuori sede di prodotti finanziari.

I consulenti finanziari, nella loro attività, non sono legati da una relazione giuridica con il cliente. Sotto il profilo fiscale essi producono reddito d’impresa e, come tali, sono assimilabili agli imprenditori individuali. In merito alla remunerazione, sulla base di quanto disposto dalla Banca d’Italia nella circolare n. 285/2013, questa si compone di due componenti: una ‘ricorrente’ e una ‘non ricorrente’. La prima costituita da provvigioni ordinarie, la seconda da bonus e incentivi. Le provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finanziario, rientrano nella seconda categoria perché relative all’attività ordinaria e tipica del consulente stesso. 

Il concordato preventivo biennale ha previsto un meccanismo di esclusione dal reddito di alcune componenti straordinarie, ma non delle provvigioni di ingresso che sono considerate reddito ordinario del consulente finanziario e vanno incluse, senza eccezioni, nel reddito del concordato ai fini dell’accordo biennale con il Fisco. 

Dove siamo

Vieni a trovarci nella nostra sede di MELZO

Scrivici

Archivio Circolari

Pec per Amministratori di Società

Polizze Catastrofali

Rottamazione Quater

Legge di Bilancio 2025

Nuove lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate

Finanziaria 2024 – Le novità

Novità fiscali ottobre 2023

Novità Fiscali 2023

Decreto Aiuti – Autodichiarazione Aiuti di Stato – Altre Novità fiscali

Circolare modello 730 – Modello Redditi 2022 PF

NOVITA DL Milleproroghe e DL Ucraina

Circolare Legge di Bilancio 2022

Circolare Abrogazione Esterometro 01.01.2022

Circolare Sostegni e Sostegni Bis

Circolare Modello 730 – Redditi 2021 PF redditi 2020

Circolare Decreto Sostegni

Circolare integrazione imposta di bollo

La Finanziaria 2021

Circolare Brexit

Circolare riduzione termini accertamento

Fattura elettronica – Nuove specifiche tecniche

Circolare Decreto Agosto

La Comunicazione per il credito d’imposta sanificazione

Credito d’imposta locazione di immobili

Bonus babysitter e centri estivi

Circolare informativa – Decreto “rilancio”

Circolare modello 730 – Redditi 2020PF redditi 2019

Circolare DL liquidità

Allegato 4bis_documento

Circolare proroga versamenti DL_Liquidita

Circolare – Finanziaria 2020

Circolare – Fatturazione elettronicva e detrazione IVA

Novità decreto Finanziaria 2020 ed obbligo corrispettivi telematici

Circolare – Novità fatturazione elettronica

Proroga versamenti e fatturazione elettronica

Modello ISA

I nuovi obblighi di comunicazione per holding industriali

Circolare adeguamento statuti SRL e nomina organo di controllo

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2019

Circolare mod. 730/mod. Redditi 2019PF

La Finanziaria 2019 e altre novità fiscali

Novità IVA e fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica

Nuovo regolamento privacy in vigore dal 25 maggio

L’utilizzo della fattura elettronica dal 01.07.2018

Mod. 730 e mod. Redditi2018PF redditi 2017

Legge di bilancio 2018

I nuovi termini per la detrazione dell’IVA

Novità fiscali e bozza finanziaria

Circolare novità della manovra correttiva

Mod. 730 e mod. Redditi2017PF redditi 2016

Razionalizzazione codici tributo dal 2017

Finanziaria 2017

Circolare rottamazione cartelle entro il 23 gennaio 2017

Circolare voucher e comunicazione preventiva

Circolare Rateazione Equitalia

Nuovo mod. dichiarazione d’intento

MOD. 730 E MOD. UNICO 2016 redditi 2015

Finanziaria 2016

Legge di stabilità 2016

Unico persone fisiche

Il nuovo REVERSE CHARGE in edilizia: chiarimenti

La Finanziaria 2015 e altre Novità Fiscali

Dich. d’intento 2015 – Nuovo modello e regole dal 2015

I veicoli (anche aziendali) in comodato e la comunicazione alla motorizzazione

Recenti Novità Fiscali

Spesometro 2014 per l’anno 2013

Legge di Stabilità 2014

Dichiarazione d’intento: novità in arrivo

1° ottobre 2013, aumento dell’IVA dal 21% al 22%: aspetti operativi

Decreto “FARE”, Decreto “IMU”, Spesometro e altre Novità’ Fiscali

Notifica delle cartelle tramite PEC

Istanza per il rimborso delle maggiori imposte IRPEF/IRES versate per mancata deduzione IRAP

Calendario trasmissione istanze

Cassetto previdenziale INPS artigiani e commercianti; aliquote e massimali per l’anno 2013

Novità Fiscali 2013

Responsabilità solidale negli appalti

Novità Fiscali

Cessione di prodotti agricoli/agroalimentari dal 24 ottobre

Dichiarazione IMU entro il 30/09/2012

Decreto crescita

Proroga versamenti imposte

Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro

Decreto semplificazioni fiscali

Compensazioni

Per prelievi e versamenti allo sportello niente limite di 1.000,00 euro

Decreto salva Italia

Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro

La riduzione dell’acconto IRPEF 2011

DL 13 agosto 2011 N. 138

D.L. N. 98/2011

Obblighi correlati al nuovo spesometro

Compensazioni

Operazioni intracomunitarie

Legge di stabilità e novità 2011

Operazioni con controparti localizzate in “Paradisi Fiscali”

Operazioni con controparti localizzate in “Paradisi Fiscali”

Operazioni con controparti localizzate in “Paradisi Fiscali”

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali